Cos'è | È la procedura formale con cui il Procuratore della Repubblica certifica l’autenticità della firma e della qualità di Pubblico Ufficiale (notaio o funzionario giudiziario) del soggetto che ha redatto l’atto.
Avviene attraverso apposita attestazione del Pubblico Ministero su: - atti notarili;
- certificati rilasciati dagli Uffici Giudiziari (certificato penale, carichi pendenti, asseverazioni).
Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 l’adempimento richiesto è l'apostille, una specifica annotazione che prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante in luogo della legalizzazione, che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato e che non richiede altre formalità.L'apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione. Trattasi di una specifica validazione che deve essere apposta sul documento originale rilasciato dalle autorità competenti del Paese emittente, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso. Conseguentemente, chiunque abbia la necessita di fare valere in un paese aderente alla Convenzione un qualsiasi documento emesso da funzionari giudiziari del Circondario o da Notai basta che si rechi alla Procura competente per ottenere la annotazione della cosiddetta apostille sul documento. Per tutti gli altri Paesi si effettua la legalizzazione, che consiste nella sottoscrizione del Procuratore della Repubblica a cui deve far seguito il visto del Consolato, a pagamento. |
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