Rilascio copie di atti processualiDOVE | Presso l’Ufficio competente in funzione della fase processuale in corso |
---|
Cos'è | È la possibilità di visionare e ottenere il rilascio di copia, su supporto cartaceo o informatico:- dei procedimenti in fase dibattimentale;
- degli atti depositati per i quali sia stato notificato l’avviso di conclusione indagini;
- dei procedimenti in archivio, su autorizzazione del Procuratore.
|
---|
Chi può richiederlo | Le parti (persona sottoposta a indagini e persona offesa) e i rispettivi legali, nell’ambito del procedimento penale. Qualora vi sia uno specifico interesse, chiunque può essere autorizzato dal P.M. e ottenere il rilascio a proprie spese di copie di atti. |
---|
Come si richiede | Deve essere compilato e depositato l’apposito modulo di richiesta, allegando:- la fotocopia del documento d’identità;
- l’eventuale notifica del provvedimento o la documentazione della propria qualità di parte;
- l’atto di nomina o la delega rilasciata dal cliente, corredata dalla fotocopia del documento d’identità del cliente (se la richiesta è depositata dall’avvocato difensore).
|
---|
Costi | All’atto del rilascio deve essere corrisposto il relativo diritto di copia, mediate apposizione di diritti di segreteria il cui importo è determinato in relazione al numero di copie richieste e al tipo di richiesta (con o senza urgenza).
La tabella dei diritti di copia è riportata nella sezione allegati. |
---|
Tempi | - Le copie richieste con urgenza sono rilasciate entro 2 giorni lavorativi.
- Le copie richieste senza urgenza sono rilasciate entro 5 giorni lavorativi.
|
---|